separazione e divorzio / logo separazione e divorzio / scritta logo

Separazione-divorzio.com

Separazione


Separazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione

La separazione personale dei coniugi � un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.

La separazione non pone fine al matrimonio, n� fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide invece su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedelt� e di coabitazione). Residuano inoltre altri effetti del matrimonio, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge pi� debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).

Diversamente dal passato, oggi la separazione pu� essere dichiarata per cause oggettive, cio� indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. � possibile quindi che i coniugi si separino perch� avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perch� sopraggiungono circostanze non previste, n� prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perch� ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilit� caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1�co. c.c.).

La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio, tanto che � possibile riconciliarsi, senza alcuna formalit�, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, � possibile per i coniugi anche recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.

Pu� accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalit� (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, n� � sufficiente a far decorrere il termine per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorit� giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.

A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:

la separazione legale dei coniugi pu� essere consensuale o giudiziale.

separazione consensuale

©2003-2021 Separazione-divorzio.com | Milano | Roma | Tutti i diritti riservati
Servizio a cura di StudioLegale-online.net | Informazioni legali | Privacy

W3C Validato CSS Validato