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Questioni patrimoniali nella separazione


Separazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione

La separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, determina anzitutto lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale dei beni.

In caso di separazione consensuale, i coniugi regolamentano i loro rapporti con un accordo che verr� poi omologato dall'autorit� giudiziaria. Relativamente alle questioni patrimoniali, il contenuto dell'accordo potr� avere ad oggetto: la divisione o il trasferimento di quote di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di propriet� comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.

In caso di disaccordo circa le questioni patrimoniali (in presenza, quindi, di un procedimento di separazione giudiziale) si avr� solo lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale e tutti i beni restano di propriet� comune o esclusiva dei coniugi. La casa coniugale potr� essere assegnata in godimento temporaneo al coniuge presso il quale i figli sono collocati.

I beni acquistati antecedentemente alle nozze e quelli personali, cos� come indicati espressamente dalla legge (ad es. quelli indispensabili per l'attivit� lavorativa di uno dei coniugi, art. 179 c.c.), restano di esclusiva propriet� del coniuge intestatario.

I beni restano di propriet� esclusiva del coniuge intestatario anche se al momento della celebrazione del matrimonio, o successivamente, � stato adottato il regime di separazione legale dei beni.

In ogni caso sono fatti salvi tutti i provvedimenti indispensabili all'interesse della prole, quali ad esempio l'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario, anche se non proprietario, o l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge economicamente pi� debole.

A chi � separato spetta una parte della pensione di reversibilit�, poich� giuridicamente non � venuto meno lo status di coniuge.

Per ci� che riguarda i diritti successori, il coniuge separato � equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. In relazione all'eredit�, continuer� quindi a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale, salvo il caso in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione.

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