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Diritto al mantenimento e agli alimenti nella separazione


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Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice pu� stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1�co. c.c.).

Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare.

Il mantenimento � di regola corrisposto mensilmente. Il coniuge a cui spetta l'assegno pu� rinunciarvi.

In caso di inadempimento al pagamento dell'assegno, su richiesta del beneficiario, potr� essere disposto il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, oppure potr� essere ordinato a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta.

Qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi, il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell'assegno di mantenimento pu� essere modificato o revocato.

Il coniuge a cui � addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento. Avr� comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento corrispondono ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza) se si trovi in uno stato di particolare indigenza e povert� (art. 156, 3� co. c.c.).

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