Separazione consensuale
Separazione / Separazione consensuale / Separazione giudiziale / Questioni patrimoniali / Abitazione familiare / Mantenimento e alimenti / Affidamento dei figli / Modifica delle condizioni di separazione
La separazione consensuale � l'istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
La separazione consensuale non � quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, che in molti tribunali pu� anche avvenire senza l'assistenza di un avvocato (per maggiorni informazioni � possibile consultare le pagine sul servizio di separazione online).
All'udienza che sar� fissata dinanzi al presidente del tribunale, i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presidente del tribunale pu� adottare gli eventuali provvedimenti che riterr� necessari ed urgenti. � da questa data che decorre il termine per poter richiedere il divorzio.
Successivamente, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e per la prole, il tribunale dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), cos� determinando di diritto la separazione.
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.