Regime patrimoniale
Il matrimonio / Promessa di matrimonio / Obblighi tra i coniugi / Obblighi verso i figli / Regime patrimoniale / Invalidit� del matrimonio / Matrimonio concordatario e matrimonio civile
A) Comunione legale dei beni
Dal matrimonio discendono conseguenze di fondamentale rilievo sul piano patrimoniale.
In costanza di matrimonio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge � quello della comunione legale dei beni. Tuttavia, il regime della comunione legale, per volont� concorde degli sposi, pu� essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Una scelta analoga pu� essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cio� dinanzi ad un notaio).
Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.
Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie.
Specificamente, ricadono in comunione:
- gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1� co. c.c.);
- gli utili ed incrementi di azienda di propriet� di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
- i risparmi dei coniugi.
- beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
- beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
- beni di uso strettamente personale;
- beni che servono all'esercizio della professione;
- beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
- pensione per la perdita totale o parziale della capacit� lavorativa;
- beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purch� espressamente dichiarato.
Lo scioglimento della comunione si pu� ottenere nelle seguenti ipotesi:
- morte di uno dei coniugi;
- dichiarazione di morte o di assenza presunta;
- sentenza di divorzio;
- sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
- fallimento di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale;
- separazione giudiziale dei beni.
B) Separazione legale dei beni
Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l'applicazione del regime patrimoniale di separazione. Tale regime patrimoniale deve essere adottatato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi da manifestare durante la celebrazione del matrimonio, o anche successivamente.
Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.
Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi.
C) Forme alternative al regime patrimoniale di comunione e separazione dei beni
- Comunione convenzionale
Marito e moglie, con accordo esplicito, possono costituire un regime patrimoniale diretto a disciplinare con modalit� diverse il regime di comunione previsto e regolamentato dalla legge.
Concretamente, i coniugi hanno una libert� di azione comunque limitata, poich� con l'accordo possono solo ricomprendere nel regime di comunione legale alcuni beni personali non inclusi nella comunione.
- Fondo patrimoniale
Per accordo tra i coniugi, inotre, � possibile costituire un fondo patrimoniale, adottando un regime specifico per far fronte esclusivamente alle necessit� della famiglia, mediante un vincolo di destinazione di particolari beni.
Il fondo pu� essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volont� di uno solo di essi, con atto pubblico. Il fondo pu� essere costituito anche per volont� di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento.
Nel fondo possono rientrare solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito.
Per ci� che attiene la propriet� e l'amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni.