Promessa di matrimonio (o sponsali)
Il matrimonio / Promessa di matrimonio / Obblighi tra i coniugi / Obblighi verso i figli / Regime patrimoniale / Invalidit� del matrimonio / Matrimonio concordatario e matrimonio civile
Normalmente la celebrazione del matrimonio � preceduta da un periodo pi� o meno lungo di fidanzamento, durante il quale i partner possono reciprocamente impegnarsi a compiere atti od assumersi obbligazioni di natura giuridica in vista del futuro matrimonio.
La promessa di matrimonio (anche detta sponsali) consiste nell'impregno reciproco di prendersi come marito e moglie.
La promessa non obbliga a contrarre matrimonio poich� si � sempre liberi di decidere se addivenire o meno al futuro matrimonio.
L'istituto, regolamentato dagli artt. 79 e ss. c.c., riveste soprattutto importanza sociale ed assume rilievo giuridico, solo in presenza di determinate circostanze:
- qualora la promessa non sia rispettata da uno dei partner, senza giustificato motivo (art. 81,1�co. c.c.);
- qualora vi sia stato rifiuto a contrarre matrimonio per comportamento colpevole del proprio fidanzato (art. 81,2�co. c.c.).
Il diritto del compagno, deluso nella legittima aspettativa di contrarre matrimonio, pu� essere fatto valere entro un anno dal giorno del rifiuto alla celebrazione del matrimonio.
È possibile inoltre, richiedere autonomamente la restituzione dei doni fatti.
Tale istanza potr� anche essere esperita congiuntamente alla richiesta di risarcimento dei danni, qualora ne sussistano i requisiti.