Il procedimento di divorzio
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Nel caso di divorzio congiunto (domandato in accordo tra i coniugi) l'intervento del tribunale � necessario e pi� incisivo che per la separazione. Infatti, per dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, l'autorit� giudiziaria preposta deve effettuare un controllo sull'effettiva esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti espressamente dalla legge, e specificamente:
- il venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi e l'impossibilit� di ricostituirla (elemento soggettivo);
- la presenza di una delle cause di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970 (requisito oggettivo).
Nel caso di divorzio congiunto, il procedimento si svolger� pi� celermente, essendo sufficiente la sola comparaizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione.
Nel caso di divorzio giudiziale, invece, considerati i conflitti che potrebbero insorgere, il procedimento � sempre pi� complesso e articolato.
Anche nel procedimento di divorzio � possibile richiedere l'emissione di sentenza parziale con la quale si pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre il procedimento giudiziario continuer� al fine di regolamentare definitivamente gli aspetti controversi sorti tra i coniugi (ad es. l'importo dell'assegno divorzile).
Nel caso di separazione consensuale tra i coniugi non � generalmente richiesta la presenza e l'assistenza di un avvocato. Nel procedimento di divorzio, invece, la possibilit� dipende dal tribunale adito. Per il solo caso di divorzio congiunto, infatti, vi sono tribunali che permettono ai coniugi di presentarsi all'udienza personalmente e senza l'assistenza di un avvocato (in questo caso sar� possibile accedere al servizio di divorzio online).
Nel caso in cui il tribunale competente non consenta tale procedura, sar� comunque possibile richiedere un preventivo attraverso il nostro servizio di assistenza legale o attraverso la pagina dei contatti e appuntamenti.