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Separazione e rimborso ristrutturazione casa comune

ristrutturazione casa familiare Il coniuge comproprietario della casa coniugale pu�, dopo la separazione, richiedere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, a condizione che abbia avvisato preliminarmente l'altro commproprietario e questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.

A quanto sopra si giunge a seguito di ci� che ha disposto la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24160/2018 e con la sentenza n. 353/2013.

Con la prima pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso di una donna contro l'ex marito statuendo che "il coniuge che si sobbarca le spese per la ristrutturazione dell'immobile comune, potr� ripetere dall'altro soltanto le spese sostenute in un periodo successivo alla separazione. Difatti, non assume alcun rilievo il fatto che l'immobile de quo sia stato comprato con denaro di uno solo dei coniugi, poich� in costanza di matrimonio deve presumersi la sussistenza di una donazione indiretta".

Tale finalit� di liberalit� in favore del coniuge non pu� attribuirsi per� automaticamente ai pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in compropriet� anche dopo la separazione: eventuali conferimenti e spese successive alla separazione infatti, non sussistendo pi� la finalit� di liberalit�, dovranno essere considerati esclusivamente costi sostenuti da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione.

Spetter�, dunque, al giudice di merito distinguere i pagamenti effettuati e le spese sostenute in costanza di matrionio e prima che sia intervenuta la separazione personale delle parti da quelli effettuati dal coniuge successivamente.

Con la seconda pronuncia, invece, la Corte di Cassazione aggiunge che il coniuge comproprietario non avr� in ogni caso ed illimitatamente il diritto di richiedere il 50% delle spese sostenute per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, ma solo a condizione che abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inattivo.

Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l'illuminazione dell'immobile, ovvero per l'adempimento degli obblighi fiscali, come l'accatastamento del bene.

Ordinanza Corte di Cassazione, Sezione III Civile, n. 24160 del 04 ottobre 2018

Data: 25.02.2019
Autore: Avv. SILVIA TRITTO

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