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Omesso mantenimento del figlio maggiorenne abile al lavoro ed insussistenza del reato

reato omesso mantenimento escluso se figlio abile al lavoro La mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili al lavoro, non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma 2�, c.p.

Tale principio di diritto � stato deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la sentenza n. 1342 dell'11.01.2019: con tale pronuncia, infatti, la decisione di condanna in primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno, confermata dalla Corte di Appello di Ancona, con la quale un uomo veniva condannato per aver omesso di versare le somme stabilite in sede civile in favore della figlia � stata annullata senza rinvio perch� il fatto non sussiste.

La Suprema Corte riteneva fondato il ricorso nel secondo ed assorbente motivo con cui il ricorrente aveva dedotto la violazione della legge e vizio di motivazione nell'errata applicazione dell'art. 570 c.p.: nel caso di specie, l'uomo aveva contestato che la figlia, beneficiaria dell'assegno di mantenimento, fosse oramai maggiorenne e, soprattutto, abile al lavoro all'epoca dei fatti.

Per comprendere meglio le ragioni sottese alla decisione della Corte di Cassazione, occorre premettere che l'art. 570, comma 2�, n. 2, c.p., prevede, quale ipotesi delittuosa, l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di et� minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge che non sia legalmente separato per colpa sua: per mezzi di sussistenza si intendono le elementari esigenze di vita del soggetto passivo del reato, con la conseguenza che l'istituto si pone il fine di tutelare la solidariet� familiare e, quindi, la protezione dell'indigente.

L'onere di prestare tali mezzi di sussistenza (penalmente sanzionato) si differenzia dal concetto di assegno di mantenimento (previsto invece in sede civile) e presenta rispetto a quest'ultimo un contenuto molto pi� ristretto, configurando il reato previsto all'art. 388 c.p., qualora ricorrano i requisiti previsti da tale ultima norma, ovvero il compimento di atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi di sostentamento.

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, invece, era emerso che l'imputato non aveva mai posto in essere alcuna condotta contraria all'ordine ed alla morale della famiglia, n� si era sottratto agli obblighi di assistenza relativi alla responsabilit� genitoriale: dalla ricostruzione dei fatti, era al contrario risultato che la figlia maggiorenne aveva abbandonato per libera scelta il domicilio familiare e, soprattutto, svolgeva un lavoro con contratto part-time, risultando pienamente abile al lavoro.

Quest'ultima considerazione ha portato i Giudici della Suprema Corte a precisare altres� che, per inabilit� lavorativa, ai sensi del citato art. 570, comma 2�, c.p., tale da imporre al genitore l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne, deve intendersi una inabilit� al lavoro totale e permanente.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, n. 1342 dell'11 gennaio 2019

Data: 25.02.2019
Autore: Avv. SILVIA TRITTO

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