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I protocolli per la determinazione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli

Sebbene la legge n. 54 del 2006 disponga che il regime preferibile nel mantenimento della prole sia quello diretto, cio� mediante rimborso all'occorrenza dei singoli costi, nella prassi consolidata da tempo e tutt'ora prevalente, i Giudici dispongono l'obbligo di pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento ordinario (per le spese quotidiane, quali vitto, alloggio, utenze, vestiario) e una misura in percentuale per la partecipazione alle spese straordinarie, che sono quelle spese non preventivabili per il loro carattere oneroso o occasionale.

Cos�, nella parte del provvedimento provvisorio o definitivo relativa al mantenimento della prole, il Giudice stabilisce un importo mensile da pagare per ciascun figlio e una percentuale di partecipazione alle spese straordinarie (un esempio di tale formulazione pu� essere "dispone che il genitore non collocatario versi all'altro l'importo di 300,00 euro mensili, quale mantenimento ordinario, da versare anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie"). Anche la Corte di Cassazione ha sancito che le ''spese straordinarie'' non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all'interno della somma da corrispondersi con l'assegno periodico e/o come mantenimento diretto, rischiandosi contrariamente di recare pregiudizio al minore (Cass. civ., n. 9372, del 08 giugno 2012).

Diverse controversie sono sorte per l'individuazione di tali spese ordinarie e straordinarie, e i primi interventi sono stati quelli della giurisprudenza che ha distinto le spese ordinarie, cio� quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, da quelle straordinarie, che sono invece costituite dagli �esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entit� rispetto alla situazione economica dei genitori� (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411).

Per evitare ulteriore contenzioso volto di fatto esclusivamente ad individuare pi� esattamente il carattere di tali spese, negli ultimi anni � invalsa la prassi da parte dei alcuni Tribunali (che ha fatto seguito ad un intervento del Consiglio Nazionale Forense) di stipulare dei protocolli d'intesa tra Foro, Avvocatura e associazioni rappresentative, con lo scopo di creare dei veri e propri elenchi o almeno delle linee guida chiare e a cui riferirsi nel dubbio per la qualificazione e la distinzione delle spese ordinarie e straordinarie.

Pubblichiamo a seguire alcuni di questi protocolli:

Data: 21.05.2018
Autore: Avv. ANDREA TOT�

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