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La negoziazione assistita e l'accordo concluso dinanzi l'Ufficiale di Stato Civile

La coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare pu�, in alternativa al deposito del ricorso in Tribunale, scegliere l'istituto della negoziazione assistita (art. 6, D.L. 132/2014) o concludere un accordo presso l'Ufficio dello Stato Civile (art. 12, D.L. 132/2014).

L'istituto della negoziazione assistita prevede l'esclusiva assistenza da parte di un avvocato per ciascuno parte ed ha inizio con la sottoscrizione di una convenzione o con l'invito alla negoziazione assistita: quest'ultimo, oltre ad indicare l'oggetto della controversia, conterr� anche l'avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni o un suo rifiuto, potranno essere valutati dal Giudice al fine delle spese di un eventuale giudizio.

La convenzione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullit� e contenere la previsione di un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 3 mesi, entro il quale concludere o meno l'accordo col quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealt� per risolvere una controversia.

Dopo la redazione della convenzione, si procede alla stesura dell'accordo che contiene le condizioni di separazione o divorzio, siano esse riguardanti l'affidamento o il mantenimento dei figli, l'assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale nell'ambito delle soluzioni alla crisi coniugale.

L'avvocato dovr� in questa fase favorire la conciliazione tra i coniugi, essendogli attribuite le funzioni proprie del negoziatore e, soprattutto, dichiarare che l'accordo non � contrario a norme imperative di legge e all'ordine pubblico e non lede i diritti delle parti cosiddetti indisponibili (come, ad esempio, la rinuncia al futuro assegno di divorzio o alla revisione dello stesso).

Nel caso intervenga, successivamente alla negoziazione assistita, un mutamento delle circostanze di fatto e di diritto che hanno portato alla stesura dell'accordo, il coniuge potr� sempre ottenere tutela in sede di modifica delle condizioni di separazione, o in sede di divorzio.

Se non si raggiunge un accordo, gli avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e devono certificarla; se invece l'accordo viene raggiunto, esso va trasmesso al Pubblico Ministero del Tribunale. Al riguardo la norma prevede due diverse possibilit�: se la coppia non ha minori o incapaci interessati, l'avvocato � obbligato a trasmettere l'accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, in mancanza di irregolarit� formale, rilascia nullaosta. In caso di presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l'accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica che valuta l'interesse del minore: se tale interesse � tutelato, autorizza l'accordo, altrimenti non lo autorizza e lo trasmette al Presidente del Tribunale per la fissazione della comparizione delle parti.

In riferimento alla competenza per territorio, in caso di separazione � territorialmente competente la Procura della Repubblica in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune, mentre, in caso di divorzio, quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza. In caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, infine, quella del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.

Una volta ottenuto il nullaosta o l'autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, uno qualsiasi dei due avvocati deve trasmettere, a pena di sanzione pecuniaria a proprio carico, copia autentica dell'accordo all'Ufficio dello stato civile entro dieci giorni. >P< L'accordo, che verr� trascritto ed annotato sia negli atti di nascita dei coniugi sia nell'atto di matrimonio, produce gli stessi effetti di una normale sentenza (di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio).

In alternativa alla negoziazione assistita, i coniugi possono recarsi presso il comune di residenza di uno degli sposi o in quello in cui il matrimonio � stato trascritto e - innanzi al Sindaco in qualit� di Ufficiale dello stato civile - concludere un accordo di separazione o divorzio alle condizioni da loro stessi concordate.

Tale procedura - preclusa alle coppie con figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci - prevede l'assistenza solo facoltativa di un avvocato.

Inoltre, prevede che gli accordi non possono contenere clausole aventi carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come, ad esempio, l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento e qualunque altra utilit� economica tra i coniugi.

L'Ufficiale di stato civile ricever� da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volont� di separarsi o divorziare alle condizioni concordate ed inviter� le stesse a comparire nuovamente dinanzi a lui per un data successiva, non inferiore a trenta giorni, periodo durante il quale verranno svolti controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati.

Anche l'accordo concluso innanzi all'Ufficiale di stato civile produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio.

Vedi anche: decreto legislativo n. 132 del 2014

Data: 27.01.2017
Autore: Avv. SILVIA TRITTO

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