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La Legge Cirinn� e le unioni civili

La legge Cirinn� introduce per la prima volta in Italia, e di conseguenza disciplina, l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale.

L'unione civile pu� essere costituita solo da persone maggiorenni dello stesso sesso, con dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e certificata dal relativo documento attestante l'intervenuta unione civile: il certificato di costituzione dell'unione civile andr� poi, a cura dell'ufficiale di stato civile, registrato presso l'archivio comunale dello stato civile.

La legge Cirinn� ha voluto equiparare il pi� possibile questo nuovo istituto dell'unione civile a quello del matrimonio: il relativo comma 20, infatti, stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole "coniuge", o "coniugi", o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, si applicano anche ad ognuno delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Ne consegue che alla parola "coniuge" andr� sostituita quella di "parte dell'unione civile".

A riprova della volont� di voler equiparare al massimo i due istituti del matrimonio e dell'unione civile, interviene anche il comma 27 - sempre della stessa legge - secondo il quale, nel caso in cui il cambiamento di sesso di uno dei coniugi non abbia portato allo scioglimento del matrimonio, ne deriver� l'automatica instaurazione dell'unione civile, in quanto persone ormai con lo stesso sesso.

La legge Cirinn� non vede per� applicabili alle unioni di fatto le norme del codice civile in tema di adozioni e tutte le altre che non vengono espressamente richiamate.

Con l'intervenuta unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri (come accade per i coniugi nel matrimonio):

Un'altra importante previsione � che - in sede di dichiarazione all'ufficiale di stato civile - le parti possono decidere di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.

Dal punto di vista patrimoniale, se le parti non decidono al riguardo, si applica il regime della comunione legale (come avviene anche nel matrimonio), fermo restando la possibilit� per le stesse di optare per il regime della separazione dei beni non solo al momento della dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile, ma anche in un secondo momento, attraverso la stipula di una convenzione patrimoniale (artt. 162,163,164 e 166 c.c.).

Le parti di un'unione civile, al pari dei coniugi, potranno non solo optare tra il regime della comunione e quello della separazione dei beni, bens� potranno anche costituire un fondo patrimoniale o un'impresa familiare, secondo le previste norme del codice civile (artt. 2647, 2653, co. 1�, n. 4 e 2659 c.c.).

Dal punto di vista dei rapporti successori, alle parti dell'unione civile si applicano le norme in tema di indegnit� (artt. 463-466 c.c.), di diritti riservati ai legittimari (artt. 536-564 c.c.), di successioni legittime (artt. 565-586 c.c.), di collazione (artt. 737-751 c.c.), e di patto di famiglia (artt. 768bis- 768octies c.c.). La parte superstite dell'unione civile avr�, alla morte dell'altra, diritto altres� all'indennit� di preavviso ed a quella di fine rapporto ai sensi degli artt. 2118 e 2120 c.c.

Le cause di invalidit� dell'unione civile sono le stesse del matrimonio (artt. 119,120,123,125,126,127,128,129 e 129bis c.c.), mentre cause di impugnazione possono essere anche in tale istituto, quelle della violenza e dell'errore. Tra le cause impeditive per la costituzione di un'unione civile troviamo la sussistenza per una delle parti di un matrimonio o di un'unione civile con altra persona dello stesso sesso.

Le cause di scioglimento di un'unione civile, invece, sono: la morte, i casi previsti dalla legge sul divorzio, la volont� anche di una sola delle parti (manifestata dinanzi l'ufficiale dello stato civile), la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Vedi anche: legge Cirinn� n. 76 del 2016

Data: 26.01.2017
Autore: Avv. SILVIA TRITTO

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