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Aggiornamento sulla giurisprudenza in tema di addebito della separazione

Il Giudice pronuciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia fatta espressa richiesta, a quale dei coniugi sia addebitale la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.

Gli effetti dell'addebito si riversano esclusivamente sul piano patrimoniale, determinando la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.

Perch� si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito, � necessario che venga dimostrato che la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, posta in essere da uno dei coniugi, sia stata la causa diretta del fallimento della convivenza (Cass. Civ. n. 8862/2012; Cass. Civ. n. 21245/2010).

Ne consegue che, ai fini della pronuncia dell'addebito, � irrilevante il comportamento tenuto dal coniuge che ha violato i doveri nascenti dal matrimonio successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilit� della convivenza gi� in essere.

Tra i pi� importanti obblighi nascenti dal matrimonio rientrano quelli della coabitazione, della fedelt� e della reciproca assistenza materiale e morale: la prova della loro violazione risulta spesso molto difficile e si deve necessariamente ricorrere ad elementi indiretti ed indiziari.

Quando si tratta di provare l'infedelt� coniugale, ad esempio, si ricorre spesso alle prove indiziarie (ovvero alle cosiddette testimonianze indirette da parte di soggetti terzi estranei alla vicenda): tali dichiarazioni testimoniali, secondo la Suprema Corte di Cassazione, possono diventare un valido elemento di prova se sono accompagnate da altre circostanze oggettive e soggettive acquisite durante il processo e che concorrono a rafforzarne la credibilit� (Cass. Civ. n. 11844/2006).

Vedi: Sentenza Corte di Cassazione, n. 8862 del 01.06.2012

Data: 26.01.2017
Autore:
Avv. SILVIA TRITTO

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