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Le condizioni di natura economica degli accordi di separazione sono esenti da imposta di registro

La separazione consensuale � lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

Gli accordi tra coniugi costituiscono uno strumento con il quale definire aspetti economici e personali dello scioglimento della rapporto matrimoniale.

La separazione consensuale non � quindi possibile se manca l'accordo tra i coniugi che riguardi i diritti sul patrimonio, il mantenimento del coniuge debole, i diritti di visita, il mantenimento della prole e l�assegnazione della casa coniugale.

Tale accordo ha valore solo se omologato dal Giudice, che esercita il controllo sulle condizioni stabilite consensualmente dai coniugi e ne verifica la legittimit� e l�opportunit�.

Da tenere in considerazione, per�, � la distinzione tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione.

Il primo comprende il consenso reciproco a vivere separati, l�affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione dell�interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti.

Il secondo, invece, comprende i patti che nascono con la separazione, ossia gli accordi patrimoniali autonomi che i coniugi concludono in relazione all�instaurazione di un regime di vita separata.

La Corte di Cassazione � Sez. Tributaria - con la sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016, ha stabilito che per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia prevista l�esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

L'esenzione non opera quando si tratta di atti ed accordi che non sono finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi, conseguente alla separazione, ma sono soltanto occasionalmente generati dalla separazione.

Data: 24.01.2017
Autore:Avv. Silvia Clemenzi Avv. SILVIA CLEMENZI

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