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Quando la convivenza di fatto finisce: escluso il diritto di richiedere le attribuzioni patrimoniali effettuate in favore del convivente

Il Tribunale di Milano con sentenza del 22/10/2015, n. 11850 ha stabilito, confermando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che il convivente di fatto non ha diritto di richiedere le attribuzioni patrimoniali effettuate nell'ambito della convivenza, in quanto si tratta di un adempimento dei doveri di natura morale e sociale che scaturiscono da una stabile relazione.

Il contributo economico dato da ciascun convivente, infatti, costituisce adempimento dei doveri morali nei confronti dell'altro, in quanto manifestazione della solidariet� fra persone unite da un legame intenso e duraturo nel tempo.

Queste unioni, infatti, assumono un rilievo costituzione, in quanto garantite e tutelate dall'art. 2 della Costituzione, come formazioni sociali costituite dalla convivenza.

La convivenza more uxorio presenta altres� importanti analogie con la famiglia tradizionale.

Da ci� ne consegue, che deve escludersi il diritto del convivente alla ripetizione delle attribuzioni patrimoniali a favore dell'altro convivente, effettuate nel corso del rapporto, configurandosi l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.

Nel caso specifico, le parti hanno formato a tutti gli effeti una coppia di fatto, hanno vissuto insieme, ed hanno anche eseguito accertamenti per sottoporsi alle tecniche di procreazione medicalmente assistite.

Per l'intera durata del rapporto di convivenza, nessuno dei due ha mai chiesto la restituzione di quanto anticipato dall'altro, proprio perch� i pagamenti trovavano ragione e causa nella solidariet� derivante dalla convivenza more uxorio.

Data: 19.01.2017
Autore: Avv. SILVIA CLEMENZI

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