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Affidamento dei figli in et� scolare: preferito l'affidamento alla madre

Il figlio minore ha il diritto, in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo da entrambi cura, educazione ed istruzione, e conservando intatti anche tutti i rapporti con i parenti dei due rami genitoriali.

Se non c�� un diverso accordo tra i coniugi, in sede di separazione, � il giudice che deve valutare prioritariamente la possibilit� che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilire a quale dei due i figli siano affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (14 settembre 2016, n. 18087) ha affermato che in caso di affidamento dei figli minorenni, che siano in et� prescolare o scolare, pu� trovare applicazione il criterio presuntivo della maternal preference, che indica nella madre il genitore con il quale i figli devono convivere prevalentemente.

Questo criterio trover� applicazione anche nel caso in cui un padre, in caso di collocazione paritaria, abbia dimostrato eccellenti capacit� genitoriali nei confronti dei minori in tenera et�.

Nel caso sotto esame della Suprema Corte, la donna chiedeva le modifiche alle condizioni stabilite in fase di affidamento, domandando il collocamento presso di s� dei bambini, in ragione della loro tenera et�, e per il disagio che questi ultimi avrebbero sofferto a causa dei continui spostamenti dovuti al trasferimento lavorativo della madre in un�altra sede, lontana dalla residenza paterna.

Il giudice non ha il potere d�imporre all�uno o all�altro coniuge di rinunciare ad un eventuale trasferimento di lavoro, perch� non esiste alcuna norma che vieti al genitore di farlo e perch� corrisponderebbe inoltre ad una violazione di un principio costituzionalmente protetto.

Pertanto, il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde l'idoneit� ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario. Il giudice ha per� il dovere di valutare se sia pi� funzionale al preminente interesse dei figli, il collocamento presso l'uno o l'altro genitore, anche se ci� possa incidere negativamente sulla quotidianit� dei rapporti con il genitore a cui non sono affidati.

Data: 25.11.2016
Autore: Avv. SILVIA CLEMENZI

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