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L'assegno di mantenimento ordinario per i figli non pu� ricomprendere le spese straordinarie

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18869 del 08.09.2014, � stata ancora una volta chiamata a pronunciarsi sull�annosa questione relativa all�obbligo dei genitori di contribuire alle spese straordinarie dei figli.

Il caso, in particolare, riguarda un padre che veniva condannato in primo grado a versare a titolo di mantenimento delle due figlie miniori la somma di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, stabiliva a carico del padre la cifra complessiva di euro 1.000,00, comprensiva anche delle spese straordinarie.

Per la Corte d'Appello il contributo per le spese straordinarie gi� sostenute dalla madre per le figlie era da ricomprende nell�assegno di mantenimento mensile.

La madre, alla luce di questa decisione, proponeva ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18869 del 08.09.2014 ribaltava la decisione della Corte di Appello, anche alla luce del principio secondo il quale nella determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori, il Giudice deve tenere conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonch� delle risorse economiche di questi.

In merito alle spese straordinarie la sentenza ha stabilito che: �in tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese �straordinarie� quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilit� e la loro imponderabilit� esulano dall�ordinario regime di vita dei figli, cosicch� la loro inclusione in via forfettaria nell�ammontare dell�assegno, posto a carico di uno dei genitori, pu� rilevarsi in contrasto con il principio di proporzionalit� sancito dall�art. 155 cod. civ. e con quello dell�adeguatezza del mantenimento, nonch� recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilit� economiche del solo genitore beneficiario dell�assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti�-

Data: 13.10.2014
Autore: Avv. SILVIA TRITTO

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