Divorzio e separazione assistiti: la procedura diretta, senza omologa del Tribunale
Il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell�arretrato in materia di processo civile), ha introdotto la negoziazione assistita da un avvocato (art. 6) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, prevedendo la possibilit� di separazioni e divorzi stipulati presso un avvocato, senza passare per il Tribunale. La circolare n 16 del 2014 diramata dal Ministero dell�Interno fornisce una prima descrizione della procedura.In particolare, la circolare conferma che l�avvocato della parte � obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all�ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autentica dell�accordo, munita delle relative firme dei coniugi e di una dichiarazione di conformit� ad opera dell�avvocato alle norme di ordine pubblico e imperative.
La separazione e il divorzio possono avere ad oggetto anche accordi patrimoniali tra i coniugi. Al contrario, la separazione e divorzio dirette, effettuate dai coniugi direttamente presso l�ufficiale di stato civile del Comune, non possono contenere accordi patrimoniali.
Non tutte le separazioni e divorzi potranno essere comprese nella negoziazione assistita, ma solo quelle in cui non ci siano figli minori o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti.
Data: 08.10.2014
Autore:
Avv. SILVIA TRITTO