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La stabile relazione sentimentale del coniuge separato sospende il diritto al contributo al mentenimento, e le foto e le informazioni pubblicate su Facebook possono essere utilizzate come prova

Con decreto del 13.06.2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda di una donna che aveva chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale, domandando la corresponsione di un contributo per il mantenimento a carico del coniuge.

Dall'istruttoria è infatti emerso che la donna aveva intrapreso una nuova relazione con un altro uomo e, secondo l�orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di assegno di mantenimento e divorzile, l�instaurazione di una relazione more uxorio stabile da parte del coniuge avente diritto all�assegno incide nel senso di determinare una sospensione del diritto a percepire l�assegno di mantenimento. Ci�, tra l�altro, alla luce del fatto che viene meno il parametro dell�adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. n. 3923/12, n. 17195/11 e n. 17643/07)

Nella causa in questione, l'esistenza di una stabile convivenza è stata documentata, in primo luogo, dalle fotografie e dalle informazioni tratte da Facebook. In queste ultime, infatti, nelle informazioni di base relative al c.d. profilo della ricorrente, sotto la voce �situazione sentimentale� veniva indicato espressamente �impegnata�. Inoltre, erano pubblicate numerose foto tratte dal profilo Facebook della ricorrente, che la ritraevano col nuovo compagno, foto pubblicate sul profilo in diversi periodi dell�anno ed in diverse localit�, anche turistiche.

Il Tribunale ha a riguardo precisato che nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell�ambito delle c.d. �amicizie� accettate dall�utente, il che le rende, per il solo fatto della loro pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabile anche in sede giudiziaria.

Data: 02.11.2013
Autore: Avv. ANDREA TOTÒ

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