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Il coniuge tradito ha diritto al risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza del 15.09.2011 n� 18853, ha nuovamente stabilito il diritto del coniuge offeso dal tradimento dell'altro ad agire per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.

La Corte ha tuttavia precisato i limiti di tale azione, ribadendo che se l'obbligo di fedelt� viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento � costituita dall'addebito della separazione con le relative conseguenze giuridiche, sempre che la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per s� a integrare una responsabilit� risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, n� tanto meno del terzo, che al su detto obbligo � del tutto estraneo. Pertanto, la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per s� ed automaticamente integrare una responsabilit� risarcitoria.

Il danno non patrimoniale sar� pertanto risarcibile ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

La Corte, decidendo il caso di specie, ha infine sancito il principio in base al quale la mancanza di addebito della separazione non � preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti. La domanda di risarcimento del danno è pertanto proponibile, sussistendone i presupposti, anche nel caso di separazione consensuale o nel caso di separazione giudiziale che non si sia conclusa con l'addebito ad uno dei coniugi.

Data: 12.06.2012
Autore: Avv. ANDREA TOTÒ

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