Il coniuge tradito ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza del 15.09.2011 n� 18853, ha nuovamente stabilito il diritto del coniuge offeso dal tradimento dell'altro ad agire per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.La Corte ha tuttavia precisato i limiti di tale azione, ribadendo che se l'obbligo di fedelt� viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento � costituita dall'addebito della separazione con le relative conseguenze giuridiche, sempre che la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per s� a integrare una responsabilit� risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, n� tanto meno del terzo, che al su detto obbligo � del tutto estraneo. Pertanto, la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per s� ed automaticamente integrare una responsabilit� risarcitoria.
Il danno non patrimoniale sar� pertanto risarcibile ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale;
- che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilit�, come impone il dovere di solidariet� di cui all'art. 2 Cost.;
- che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.
La Corte, decidendo il caso di specie, ha infine sancito il principio in base al quale la mancanza di addebito della separazione non � preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti. La domanda di risarcimento del danno è pertanto proponibile, sussistendone i presupposti, anche nel caso di separazione consensuale o nel caso di separazione giudiziale che non si sia conclusa con l'addebito ad uno dei coniugi.
Data: 12.06.2012
Autore:
Avv. ANDREA TOTÒ