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I nonni devono mantenere i nipoti quando i genitori non vogliono o non hanno mezzi sufficienti

Con la sentenza del 28.10.2009, il Tribunale di Genova, sez. IV civile, ha ribadito il principio in base al quale, in mancanza del contributo dei genitori al mentenimento dei figli, devono sopperire, in via sussidiaria e anche parziale, i nonni o gli altri acendenti.

L'interpretazione della disposizione riportata dall�art. 148 c.c., nel testo modificato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975), sancisce l�obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti �quando i genitori non hanno mezzi sufficienti�.

Secondo la Corte genovese, il riferimento legislativo al non avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento, non deve interpretarsi �in maniera assoluta, perch� l�insufficienza dei mezzi ammette anche un�integrazione parziale e non la sostituzione di una categoria all�altra. Detta obbligazione non dipende dall�oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacit� di provvedere al mantenimento della minore; come � stato rilevato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 15.02.1977) non vale ad esonerare gli ascendenti da tale obbligo il comportamento dei genitori che di fatto non provvedano in maniera adeguata al mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in concreto finalizzata a garantire l�adeguato mantenimento della prole�.

Il bene oggetto di tutela immediata � il minore, sicch� l�obbligazione ex art. 148 c.c. scatta in presenza di oggettiva inadeguatezza dell�apporto da parte dei genitori (quando non possano o non vogliano) indipendentemente in questa fase dalla accertamento di eventuali responsabilit� degli stessi lasciato a diverso ambito di indagine, essendo in questa sede primario assicurare al minore il suo diritto al mantenimento, in modo celere, concreto e fattivo (si veda anche Tribunale di Taranto, 04/02/2005 in Foro It. 2005, I, 1599).

Data: 10.12.2009
Autore: Avv. ANDREA TOTÒ

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