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Il nome "Andrea" non pu� essere attribuito ad un minore di sesso femminile

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 14 aprile 2009 (Pres. A. N. Filardo � est. G. Gioia), ha stabilito che il nome "Andrea" non pu� essere attribuito ad un minore di sesso femminile.

La corte ha precisato che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e che, diversamente da molti altri paesi pure appartenenti all'UE, in Italia il nome "Andrea" � attribuito per tradizione (e per significato etimologico) esclusivamente per i minori di sesso maschile.

Gli artt. 95 e ss. del d.P.R. 396/2000 prevedono due distinti procedimenti modificativi degli atti dello Stato civile: la rettifica nei casi in cui l' atto non sia conforme alla realt� naturale e giuridica in modo tale che ne sia alterato lo stato della persona; la correzione, invece, quando si tratta di rimediare ad un mero errore materiale dell' atto, tale da non incidere sullo stato della persona. Nel caso di specie, la modifica richiesta incide sul �sesso� e sul �nome�, segno ricognitivo della identit� della persona fisica. Si richiede, perci�, rettificazione (cfr. anche Circolare del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2001, n. 1827).

Pertanto, lo Stato pu� intervenire per procedere a rettifica, ove la scelta dei genitori non corrisponda all�interesse del minore ed, anzi, sia idonea ad arrecargli pregiudizio ed esporlo a derisione.

Data: 22.04.2009
Autore: Avv. ANDREA TOTÒ

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