Competenza del Tribunale dei minorenni per le cause di mantenimento del figlio naturale
Con ordinanza del 22 marzo-3 aprile 2007, n. 8362, la Corte di Cassazione, I sez. civile, ha stabilito che, in conseguenza delle nuove norme introdotte con la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, competente a decidere sulle cause aventi ad oggetto il mentenimento dei figli naturali � il Tribunale dei Minorenni, gi� competente in ordine alle questioni relative all'esercizio della potest� genitoriale.Si � cos� riunita presso lo stesso giudice (Tribunale dei Minorenni), la competenza a decidere sulle questioni, sia economiche che relative all'affidamento, della prole nata fuori dal matrimonio, evitando cos� di dover ricorrere a due fori diversi ed eliminando un trattamento diversificato e discriminatorio per i figli naturali.
Data: 10.04.2007
Autore:
Avv. ANDREA TOTÒ