Anche al coniuge divorziato spetta parte della pensione di reversibilità del coniuge defunto
Con sentenza n. 20079/2004, la Suprema Corte ha statuito che il trattamento pensionistico del coniuge defunto debba essere ripartito tra il coniuge divorziato e quello superstite, considerando quale criterio primario “la durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali” e che tale criterio possa essere integrato con altri, qualora l’utilizzazione del canone“ della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali” determini, nel caso concreto, un trattamento iniquo tra il coniuge divorziato e quello superstite.