AFFIDAMENTO CONDIVISO
Il ricorso alla mediazione familiare
L'art. 155-sexies, secondo comma,
introduce nel nostro ordinamento il possibile ricorso all'istituto della mediazione familiare.
La norma in questione prevede che, qualora ne ravvisi l'opportunit�, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, pu� rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
Per approfondire: il servizio di mediazione familiare
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Data: 11.02.2006
Autore:
Avv. ANDREA TOT�